
Il nostro paese ormai da inizio marzo ha dovuto affrontare, ancor più del resto dei paesi europei, la crisi epidemiologica dovuta al Covid-19. L’epidemia dal punto di vista economico ha comportato il blocco dell’economia, la sospensione dell’attività della maggior parte delle aziende italiane, difficoltà operative, riduzione di liquidità, attivazioni di casse integrazioni. In risposta a questa situazione il Governo Italiano ha intrapreso per mezzo dei decreti legge, “Cura Italia” prima, “Liquidità” poi e in ultimo il “Decreto Rilancio”, una serie di interventi di carattere finanziario e fiscale, volto a dare respiro alle aziende italiane. Ma come al solito la lentezza della burocrazia italiana ha fatto da padrona…
Il Decreto Legge N. 34 del 19/05/2020, ha previsto all’art. 119, il nuovo super bonus al 110% (detrazione IRPEF o IRES). Sulla scia dei precedenti bonus fiscali, regolamentati dalla Finanziaria 2020, il super bonus è stato introdotto al fine di rilanciare il settore edilizio, da sempre trainante dell’economia nazionale. Addirittura lo Stato arriva a “regalare” il 10% in più di quello che un contribuente spende in edilizia, comprese consulenze e certificazioni, la definirei un’operazione epocale mai vista prima…speriamo solo che non sia frutto della “disperazione”, ma sia vera gloria.
Nel presente intervento elaborato a metà giugno 2020 si cercherà in analizzare la normativa del cosiddetto super bonus, gli aspetti favorevoli, le criticità e le modalità di fruizione del credito d’imposta, elemento centrale dell’introdotta novità fiscale.
L’art. 119 del decreto Rilancio viene rubricato: “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”.
In sostanza l’articolo citato introduce i cosiddetti super bonus per l’efficientamento energetico collegati ai seguenti tre interventi cardine su cui l’intera normativa si basa, segnatamente al primo comma:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, il cosiddetto cappotto termico, che include solai e coperture.
La detrazione per questa prima tipologia è calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo pari euro 60.000, per ciascuna unità immobiliare che compone l’edificio, compresi negozi, magazzini, garage ecc…
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione. Per questa seconda tipologia, la detrazione spettante sì calcola su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per ciascuna unità immobiliare, come sopra descritte.
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici. Anche in questo caso la detrazione spettante si calcola di su un ammontare complessivo di euro 30.000 (incluse le spese collegate allo smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito). Allo stato attuale della normativa, nel caso in esame, si parla esclusivamente di interventi su edifici unifamiliari, come ad esempio una villetta, a patto che sia adibita ad abitazione principale, in caso contrario, la detrazione non viene allo stato prevista. Diversamente nel caso del condominio anche le seconde case fruiscono del bonus.
Condizione per l’accesso al bonus, è il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’immobile, o il conseguimento della classe energetica più elevata, se non possibile ottenerne due.
Al quarto comma è previsto il medesimo bonus al 110%, per la riqualificazione sismica (sisma bonus) che in passato fruiva di una percentuale di detrazione massima dell’85%. Si assiste quindi ad un incremento di ben 25 punti, sempre in presenza di una riqualificazione di almeno due classi sismiche per effetto dell’intervento. Il bonus sisma si calcola su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare.
Per poter beneficiare delle detrazioni le spese devono essere effettuate, allo stato, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e sono utilizzabili in un periodo di 5 anni (a importi costanti) e senza la possibilità di rimborso delle eccedenze o di riportare in avanti le detrazioni non utilizzate nell’anno di competenza. In sostanza ciò che non si utilizza, si perde.
Va segnalato che la detrazione del 110% è fruibile quindi nel 22% all’anno con un guadagno netto del contribuente a cui carico, con bonifico parlante, restano le spese, del 10% non tassato.
I predetti interventi sono qualificati come “trainanti” (cosiddetti driver), dal momento che la detrazione del 110% si estende anche tutti quegli interventi di efficientamento energetico connessi ai primi tre, ovvero che siano eseguiti, congiuntamente, e dunque fattualmente e tecnicamente agganciati ad almeno uno dei tre interventi citati.
Collegati a questi interventi, esiste infatti tutto il settore degli impianti fotovoltaici, che come vedremo nella tabella in calce, possono essere effettuati per una spesa massima di euro 48.000 per condominio o euro 2.400 per KW. Ci sono poi una serie di altri interventi come ad esempio l’installazione di sistemi di accumulo integrato di energia, ovvero la batteria collegata al fotovoltaico che consentirà di utilizzare l’energia elettrica acquisita nel corso della giornata, durante la notte.
Per questi impianti c’è l’obbligo di cessione dell’energia non auto-consumata, al GSE, quindi è prevista la cessione dell’energia in surplus.
Chi può usufruire delle detrazioni?
Le persone fisiche, ma anche le aziende. In ipotesi un condominio dove è presente un negozio o un ufficio, di proprietà o in locazione o comodato in capo ad un’impresa, anche societaria, potrà usufruire del super incentivo del 110%.
Il principale punto di forza della normativa è rappresentato dalle modalità di fruizione della detrazione, tali da rendere in alcuni casi gli interventi effettuabili senza l’impiego di liquidità personale.
La normativa prevede in alternativa all’utilizzo della detrazione da parte del beneficiario, altre due possibilità, alterative l’una all’altra (art. 121 Decreto Rilancio):
- possibilità di richiedere lo sconto in fattura, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che poi colui che ha eseguito le opere recupererà sotto forma di credito d’imposta e con possibilità di successiva cessione o utilizzo; quindi in questo caso il committente perderebbe il 10% di plus sopra indicato.
- trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con possibilità di cessione a soggetti terzi, inclusi Istituti di Credito ed altri intermediari finanziari, ai quali cederà un valore di 110, ragionevolmente a 100 o cifre più o meno tali, in quanto operazione appetibile per intermediari finanziari che si trovano cessionari di credito verso lo Stato.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre istituito una piattaforma (modalità telematica) per la cessione del credito, che però non sostituisce l’atto, che deve essere comunque redatto. Solo a seguito dell’accettazione telematica i crediti potranno essere utilizzabili in compensazione o ceduti.
Essenziale per la trasformazione in credito d’imposta e successiva cessione, è il rilascio del visto di conformità da un soggetto abilitato (es: dottore commercialista, ecc.), nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Il visto è passaggio fondamentale in quanto, per mezzo di esso, si attesta l’esistenza dei presupposti per fruire dell’agevolazione. Al visto si affianca, sempre come snodo essenziale, il certificato che attesta la riqualificazione energetica col “salto di classi/e” o sismica da parte dei tecnici competenti (es: geometri, ingegneri, ecc.). Anche queste spese sono detraibili.
Occorre fare poi un focus sulla responsabilità (art. 119 comma 4). Infatti la responsabilità circa la spettanza del credito d’imposta resta in capo ai soggetti beneficiari iniziali (cedenti), mentre il fornitore e gli eventuali altri soggetti cessionari rispondono solo dell’utilizzo irregolare del credito (ad esempio fruizione del credito in un periodo inferiore ai 5 anni previsti) o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. Qualora venga accertato il concorso nella violazione anche ai soggetti cessionari potranno essere applicate le medesime sanzioni dei beneficiari iniziali.
Occorre fare una piccola precisazione poi sulla cumulabilità fra bonus facciate, sisma bonus, eco bonus e lo sconto per il recupero del patrimonio edilizio. Infatti i benefici collegati agli interventi ora richiamati non sono cumulabili fra loro. Cosa significa? Significa che se in ipotesi un contribuente intende effettuare un intervento di isolamento termico (cappotto termico) e collegando ad esso l’intervento di rifacimento delle facciate (che normalmente sconta il 90% senza limiti di spesa), il committente non potrà beneficiare del 90% per le spese collegate agli interventi sulle facciate ed anche il 110% in quanto collegato al cappotto termico, ma potrà beneficiare “solo” dell’agevolazione collegata ad uno dei due interventi , o tre se la spesa comprende anche il sisma bonus.
Per accedere al bonus facciate, i contribuenti che hanno effettuato interventi sull’aspetto dell’immobile, devono ottenere l’attestazione di equipollenza dall’ente competente e non da un professionista esterno.
Ricollegandoci poi alla tabella pubblicato nel precedente articolo, su AZIMUT 1/2020, a cura del sottoscritto, con le agevolazioni in esame, si può esporre in sintesi il seguente quadro sinottico:
In buona sostanza, vista l’analisi sul nuovo super bonus, potremmo ipotizzare il seguente esempio numerico, il caso di una ristrutturazione di una casa di campagna con due o più unità immobiliari, nell’esempio se ne ipotizzano 3.
In conclusione, attendiamo i decreti attuativi e la conversione in legge del decreto per stabilire se sarà vera gloria.
N.B. In seguito alla pubblicazione dei decreti attuativi aggiorniamo l’articolo pubblicato sul N. 2/2020 di Azimut con le tabelle con i nuovi limiti di spesa del super bonus rispetto alla versione precedente del decreto.
Tipologia di intervento: | Limite di spese Decreto Rilancio pre-conversione |
– interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, il cosiddetto cappotto termico | 60.000,00 € |
Nuovi limiti di spese post conversione | |
– edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi |
50.000,00 € |
– per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari (da moltiplicare per il numero delle unità che compongono l’immobile) |
40.000,00 € |
– per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari (da moltiplicare per il numero delle unità che compongono l’immobile) | 30.000,00 € |
Tipologia di intervento: | Limite di spese Decreto Rilancio pre-conversione |
– interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione. |
30.000,00 € |
Nuovi limiti di spese post conversione | |
– per gli edifici composti fino ad otto unità immobiliari (da moltiplicarsi per ciascuna unità immobiliare) | 20.000,00 € |
– per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari (da moltiplicarsi per ciascuna unità immobiliare) | 15.000,00 € |
Tipologia di intervento: | Limite di spese Decreto Rilancio pre-conversione |
– interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici. |
30.000,00 € |
Nuovi limiti di spese post conversione | |
NESSUNA VARIAZIONE IN SEDE DI CONVERSIONE | |
TIZIANO SANDRONI
Laurea in Economia e Management – indirizzo Diritto d’Impresa nel 2018 e dallo stesso anno è iscritto all’Ordine dei Commercialisti di Ancona. E’ Consulente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona.