
di Giancarlo Vitali
Dopo aver esaminato la norma EN 795:2012, la Commissione ha stabilito che solo i dispositivi di ancoraggio di tipo B ed E sono da considerarsi ancore mobili non destinate a rimanere permanentemente fissate alla struttura, e sono pertanto DPI disciplinati dalla direttiva 89/686/CEE. (9)
Sono stati consultati gli organismi europei di normalizzazione, le organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono finanziamenti dell’Unione e il gruppo di lavoro sui dispositivi di protezione individuale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il riferimento della norma EN 795:2012 «Equipaggia mento personale anticaduta — dispositivi di ancoraggio» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la limitazione di cui all’allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2015
Ancoraggi permanenti
STANDARD DI RIFERIMENTO
Dispositivi di ancoraggio PERMANENTI
Cronologia
EN 795 – 2002 ritirata nel 2012 e comunque utilizzata fino al 2015 UNI 11578- 2015 pubblicata nel maggio del 2015
Sostanziale cambiamento è dato da:
- l’idoneità tecnica all’impiego che deve essere di chiarata dal fabbricante
- le informazioni del fabbricante sono molto più dettagliate e specifiche
- non esiste più la classe ma il tipo
- I valori dei carichi di progetto sono espressi come valore ultimo e non è più necessario amplificare i valori per la verifica degli ancoraggi
8. Il direttore dei lavori – accettazione in cantiere e il rilascio dei fine lavori
Chi è il direttore dei lavori
Il codice civile non ne fornisce una definizione né vi fa espresso riferimento. In questo contesto la dottrina ha affermato che il direttore dei lavori è un rappresentante del committente con riferimento alle manifestazioni di volontà contenute in ambito strettamente tecnico, con poteri d’ingerenza, pari a quelli del committente, finalizzati alla buona realizzazione dei lavori (Caringella – De Marzo, Manuale di diritto civile, Giuffré 2007).
Quali sono le responsabilità nel caso di inadempimento dei compiti affidatigli? ln riguardo la Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare chiaramente che il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati (così Cass. 24 aprile 2008 n. 10728). Detta più semplicemente, il committente affida ad un tecnico qualificato (ingegnere, architetto, geometra) il compito di vigilare e, per l’appunto, dirigere i lavori affinché l’impresa esecutrice degli stessi esegua l’opera commissionata in conformità alle norme vigenti e secondo le regole della buona tecnica. Per dirla con un’espressione ancor più nota il tecnico incaricato di dirigere i lavori deve fare in modo che gli stessi siano eseguiti a regola d’arte.
Direzione Lavori, le responsabilità del direttore dei lavori
A differenza di quanto avviene per il progettista nell’assunzione del proprio incarico il direttore dei lavori contrae un’obbligazione di mezzi che consiste in uno specifico impegno del professionista nell’assolvere le mansioni assegnate con la diligenza necessaria e richiesta per garantire la corretta esecuzione dell’opera. La giurisprudenza consolidata in materia di direzione lavori afferma che rientrano nelle competenze specifiche delle obbligazioni assunte dal direttore dei lavori non soltanto l’accertamento di conformità dell’opera al progetto in ogni sua parte ma anche l’esecuzione di tutti i lavori in modo conforme al capitolato speciale d’appalto, alle norme tecniche in coerenza con tutte le previsioni normative vigenti includendo anche l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire la corretta e perfetta funzionalità dell’opera oltre alla completa rispondenza amministrativa dell’eseguito, della documentazione esecutiva oltre alla completezza degli atti contabili. Da queste considerazioni e da quanto affermato dal la giurisprudenza, deriva il fatto che, anche se l’obbligazione del direttore dei lavori risulti chiaramente individuata come un’obbligazione di mezzi questo non limita l’ambito di competenza del suo incarico al solo controllo di conformità delle opere rispetto al progetto e alla normativa ma lo vede direttamente coinvolto, in relazione alla propria preparazione e capacità tecnica, all’individuazione e alla correzione di eventuali carenze progettuali che precludano la corretta esecuzione dell’opera.
Questo aspetto diventa un presupposto essenziale ai fini della comprensione delle mansioni del direttore dei lavori in quanto la mancata buona riuscita delle opere impedirebbe, oltretutto, il raggiungimento dell’obiettivo primario del committente e per il quale il direttore dei lavori è tenuto a prestare la propria attività o a svolgere mansioni sostitutive, come nel caso di una stazione appaltante pubblica per cui la direzione dei lavori (anche se affidata a un tecnico esterno) si configura come rapporto di servizio nei confronti della stessa amministrazione (equivalente all’esercizio di pubblico servizio – da qui deriva anche la competenza della Corte dei Conti in merito all’attività contabile del direttore dei lavori anche se tale mansione viene affidata ad un tecnico esterno all’amministrazione).
In questi termini ne deriva che sulla base di un contratto d’opera professionale viene affidato al tecnico lo svolgimento della specifica mansione di verifica e controllo dell’esecuzione dell’opera, attività che dovrà essere compiuta dal tecnico stesso con tutti i mezzi e le capacità di cui dispone il professionista e con l’ulteriore condizione che richiede che tali mezzi e conoscenze siano adeguati alle caratteristiche delle opere che si dovranno realizzare. Di fatto il richiamato obbligo di diligenza si esplicita attraverso una serie di attività che il direttore dei lavori deve svolgere e che riguardano, in sintesi:
- il controllo dei lavori (presenza in cantiere anche non giornaliera),
- la conformità delle opere con il progetto (piena rispondenza dei lavori a quanto stabilito dal pro getto),
- conformità normativa (adeguatezza e corrispondenza dell’eseguito alle norme vigenti),
- verifica tecnica (compiutezza e correttezza tecnica delle lavorazioni eseguite),
- verifica contabile – amministrativa (correttezza degli atti contabili e corrispondenza delle liquidazioni rispetto ai lavori – completezza delle autorizzazioni richieste).
Da quanto sinteticamente descritto emerge con chiarezza, al di la delle considerazioni normative o giurisprudenziali che hanno ormai da tempo inquadrato il tema della responsabilità del direttore dei lavori, che il criterio guida per lo svolgimento delle proprie mansioni da parte del tecnico incaricato (anche in relazione all’eventuale accertamento di responsabilità che può derivare da eventi o situazioni che abbiano determinato l’avvio di un contenzioso) resta la piena applicazione del concetto basilare della diligenza (insito nell’opera professionale) e del complementare livello di competenza tecnica che deve essere adeguato alle caratteristiche delle opere da eseguire.
Rientra nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente (Cass. 24 aprile 2008 n. 10728) In sintesi: il professionista può essere ritenuto responsabile per non aver fatto tutto quanto era in suo potere (e dovere) al fine di scongiurare un’opera mal eseguita.
Questa rappresenta, indubbiamente, un’ulteriore garanzia per il committente; esso, infatti, oltre che citare in giudizio l’appaltatore potrà chiedere i danni, nella misura a lui imputabili, anche al direttore dei lavori.
Guida per l’accettazione in cantiere delle opere eseguite facendo riferimento a:
Idonei presidi fissi di sicurezza in dotazione all’opera per la prevenzione e protezione per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza contro il rischio di caduta dall’alto degli addetti ai lavori sulle coperture. Nel gergo comune viene semplificato la definizione con il termine “ linee vita”
Guida per il direttore dei lavori
Asseverazione di conformità
Il direttore dei lavori attestata come professionista abilitato che le opere realizzate sulla copertura corrispondono:
- A quanto stabilito dal progetto (conformità delle opere con il progetto )
- Alla adeguatezza e corrispondenza dell’eseguito alle norme vigenti (conformità normativa)
- Alla compiutezza e correttezza tecnica delle lavorazioni eseguite (verifica tecnica)
Conformità delle opere con il progetto
Ai fini dell’accertamento è necessario acquisire:
Elaborati grafici in scala adeguata che indichino:
Redatta da tecnico competente
- l’area di intervento
- l’ubicazione e le caratteristiche dimensionali dei percorsi e degli accessi
- il posizionamento degli elementi protettivi e dei dispositivi anticaduta per il transito e l’esecuzione dei lavori in copertura
- le aree della copertura non calpestabili
- le aree libere in grado di ospitare le soluzioni provvisorie prescelte
- i dispositivi di protezione collettiva e/o individuali previsti
- l’altezza libera di caduta su tutti i lati esposti ad arresto caduta
- i bordi e le aree di lavoro soggetti a trattenuta, ad arresto caduta, a manutenzione operata dal basso le misure relative al recupero in caso di caduta
Relazione tecnica illustrativa
Redatta dal coordinatore della progettazione o da tecnico abilitato ( progettista dell’intervento)
- nella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure preventive e protettive; nel caso di adozione di misure preventive e protettive di tipo provvisorio la relazione esplicita le motivazioni che impediscono l’adozione di misure di tipo fisso o permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto
Verifica dell’applicazione del dispositivo di ancoraggio alla struttura di supporto
Redatta da un professionista abilitato al calcolo strutturale:
- relazione di calcolo, contenete la verifica del sistema di fissaggio o sintetici di prova di laboratorio rilasciati dal fabbricante attestante l’applicazione su un campione tipo della struttura a cui va fatta l’applicazione
- relazione dell’accertamento della resistenza della struttura di supporto alle massime sollecitazioni trasmesse dal dispositivo di ancoraggio in caso di arresto caduta mediante calcoli o prova di carico in sito (collaudo).
Conformità normativa
Campo di applicazione
Dispositivi di ancoraggio strutturale installati permanentemente alla struttura ( UNI 11578 -2015 )
Documentazione fornita dal fabbricante
Anche nel caso che lo standard dichiarato sia diverso dalla norma UNI 11578
Documentazione minima richiesta:
- Dichiarazione di conformità del fabbricante
- Certificazione rilasciata da laboratorio prove (corrispondente alla dichiarazione di conformità)
- Scheda tecnica del prodotto (perfomance indicate nelle informazioni fornite dal fabbricate)
- Manuale di installazione
- Manuale di utilizzo
- Manuale di manutenzione e verifica del prodotto
Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere fornite insieme al dispositivo di ancoraggio e devono essere messe a disposizione almeno nella o nelle lingue ufficiali del Paese di destinazione.
Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere conformi alla UNI EN 365:2005 eccetto per quanto riguarda la raccomandazione circa la periodicità delle ispezioni periodiche di cui alla seconda frase del punto 4.4 b), che in ogni caso non deve essere maggiore di 2 anni per i controlli relativi al sistema di ancoraggio e 4 anni per i controlli relativi alla struttura di supporto e agli ancoranti.
In aggiunta, le informazioni fornite dal fabbricante devono riportare almeno le seguenti informazioni:
- il numero massimo di utilizzatori collegati contemporaneamente che il dispositivo di ancoraggio può ospitare
- quando il dispositivo di ancoraggio è utilizzato come parte di un sistema anticaduta, un’avvertenza che l’utilizzatore sia equipaggiato con i mezzi per limitare le forze dinamiche massime esercitate durante l’arresto di una caduta ad un massimo di 6 kN
- su il/i carico/i massimi che possono essere trasmessi in servizio al dispositivo di ancoraggio e le direzioni di carico
- sul valore massimo di deflessione del dispositivo di ancoraggio e spostamento del punto di ancoraggio che possa verificarsi in servizio
- per i dispositivi di ancoraggio progettati per deformarsi durante l’utilizzo, informazioni sulla loro adeguatezza all’uso in tipi diversi di sistemi anticaduta, come per esempio nell’accesso con fune, o salvataggio
- per elementi o componenti non metallici del dispositivo di ancoraggio, informazioni sui materiali di cui sono fatti sulla documentazione dopo l’installazione e ispezione periodica
- un’avvertenza che il dispositivo di ancoraggio sia usato esclusivamente per la protezione contro le cadute dall’alto e non per sollevare equipaggiamento
- per dispositivi di ancoraggio che includono un indicatore di caduta, informazioni su come ispezionare l’indicatore di caduta
- se il dispositivo di ancoraggio è progettato anche per l’utilizzo in trattenuta
Le informazioni fornite dal fabbricante devono porre particolare enfasi in merito alle strutture più deboli che sono destinate ad ospitare i dispositivi di ancoraggio. Questi tipi di strutture sono simulate in laboratorio con il fine di valutare il dispositivo di ancoraggio e il suo fissaggio, tuttavia i risultati di prova non forniscono alcuna informazione in merito alla capacità delle strutture di assorbire i carichi che possono svilupparsi in esercizio. La capacità di assorbimento dei carichi connessi all’arresto di una caduta da parte di tutte le strutture è oggetto di valutazioni diverse che sono escluse.
Verifica tecnica
Documentazione fornita dall’installatore
Anagrafica completa dell’installatore:
- visura camerale che riporti l’attività di installazione e manutenzione di dispositivi di ancoraggio strutturali, linee di ancoraggio, sistemi di sicurezza contro le cadute dall’alto, dispositivi di protezione individuale e collettiva e ogni altra attività volta a coordinare, gestire ed organizzare quanto inerente o connesso all’attività specificata,
- attestato di qualifica di installatore validato da ente superiore ( tipo ACCREDIA)
Dichiarazione di corretta posa in opera
- aver installato secondo le istruzioni fornite dal fabbricante;
- aver installato in modo conforme agli elaborati grafici di progetto
- aver fissato i dispositivi di ancoraggio alla struttura di supporto secondo le modalità indicate dal tecnico abilitato al calcolo e come indicato nelle schede tecniche del Fabbricante degli elementi di fissaggio
- aver messo in esercizio secondo le informazioni fornite dal fabbricante (apposizione di targhette e cartellonistica)
- aver collaudato tramite prova statica per la verifica della corretta posa in opera degli ancoraggi strutturali o punti di ancoraggio ( se previsto dal fabbricante o richiesto nel progetto esecutivo)
Documentazione fotografica:
- delle fasi di installazione e dei particolari del fissaggio alla struttura di supporto, qualora il fissaggio non risultasse più visibile ad installazione terminata.
- delle operazioni di collaudo degli ancoraggi strutturali o dei punti di ancoraggio