
di Giorgio De Rosa
Contribuenti Forfetari
Il regime dei contribuenti Forfetari è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015, con l’intento che a partire dal 01/01/2015 dovesse sostituire l’ormai vecchio regime dei contribuenti minimi. Tuttavia nel primo anno dalla sua entrate in vigore, tale regime ha affiancato quello dei contribuenti minimi, mentre solo a partire dal 01/01/2016, il regime forfetario è diventato l’unico regime “agevolato” al quale possono accedere i contribuenti cosiddetti “minori”. Con la legge di stabilità 2016, il regime forfetario è stato oggetto di revisione, e tra le altre modifiche, la più importante è stata l’aumento delle soglie di ricavi per poter accedere a tale regime, che come vedremo, costituiscono la prima causa ostativa al regime. Tale regime costituisce il regime naturale per i contribuenti che rientrano nelle condizioni per essere ammessi, come vedremo nei punti che seguiranno, ed è pertanto richiesto l’esercizio di una opzione per i soli soggetti che pur rientrando nelle condizioni previste, decidano di avvalersi del regime ordinario. I soggetti ammessi a tale regime sono esclusivamente le persone fisiche che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo e che al contempo:
– Nell’esercizio precedente non hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori ad alcune soglie specificamente individuate, suddivise per categorie di codice attività. Nello specifico per i professionisti la soglia è di Euro 30.000€. Nel calcolo del predetto limite non rilevano i ricavi ed i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore e ai parametri;
– Nell’anno precedente non hanno sostenuto spese per dipendenti o collaboratori di ammontare complessivamente superiore ad Euro 5.000,00€ lordi;
– Il costo complessivo al lordo degli ammortamenti dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio precedente non supera l’ammontare di Euro 20.000,00€. Tuttavia nel calcolo di questo limite occorre considerare che:
- Per i beni concessi in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
- Per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale degli stessi;
- I beni detenuti in regime di impresa, arte o professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%;
- Non rilevano i beni di costo unitario non superiore ad Euro 516,46€;
- Non rilevano i beni immobili utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.
- Hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non superiori ad Euro 30.000,00€; tuttavia tale requisito non è rilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Non possono avvalersi del regime forfetario:
- Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta su valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- I non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli stati membri dell’Unione europea che producano nel territorio dello stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- I contribuenti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
- Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni a esse assimilate, ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti.
I contribuenti in regime forfetario sono completamente al di fuori del mondo IVA, quindi:
- Non devono addebitare l’IVA in fase vendita;
- Non possono detrarre l’IVA in fase acquisto.
Tuttavia si deve fare attenzione ai seguenti punti:
- In caso di acquisti intracomunitari o operazioni in reverse charge, i contribuenti forfetari dovranno versare l’IVA relativa entro il 16 del mese successivo alla registrazione ed integrazione dell’operazione;
- In caso di transito da regime ordinario a regime forfetario, deve essere effettuata la rettifica della detrazione IVA relativa agli acquisti di beni ad utilizzo pluriennale effettuati negli anni precedenti:
- Per i beni strumentali ammortizzabili, la rettifica deve essere eseguita se non sono passati più di 5 anni dalla data in cui sono entrati in funzione, per i beni strumentali immobili, la rettifica deve essere eseguita se non sono passati più di 10 anni dalla data di acquisto o completamento;
- Tuttavia non va eseguita la rettifica per i beni che hanno un costo unitario non superiore ad Euro 516,46€ e con un coefficiente di ammortamento superiore al 25%;
- Per le rimanenze che residuano al 31/12 dell’ultimo esercizio in regime ordinario, va rettificata l’IVA a credito detratta al momento dell’acquisto del bene (ovviamente tale rettifica non riguarda i professionisti in quanto non rilevano nessuna rimanenza);
- Per quanto riguarda i canoni di leasing, va rettificata l’IVA relativa al maxicanone iniziale, relativamente alla frazione corrispondente al periodo di residua durata del contratto o della rata;
- Tali rettifiche devono essere effettuate con la prima dichiarazione annuale IVA che il contribuente deve effettuare dopo l’entrata nel nuovo regime forfetario. A titolo esemplificativo, se il contribuente transita in tale regime dal 01/01/2016, dovrà effettuare la rettifica dell’IVA precedentemente detratta, con la dichiarazione IVA 2016 per l’anno 2015. Le agevolazioni che si possono ottenere con tale regime sono notevoli, in quanto tali contribuenti:
- Sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e da tutti gli obbli ghi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e l’obbligo di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti;
- Non sono tenuti a operare le ritenute sulle prestazioni rese da parte di altri professionisti, ed in tale caso occorrerà rilasciare una apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito a cui le somme afferiscono è soggetto solo ad imposta sostitutiva;
- Non sono tenuti ad assoggettare a ritenute d’acconto i ricavi o compensi, rilasciando un’apposita dicitura, come vedremo in seguito, nella propria fattura emessa;
- Sono esonerati dall’IRAP;
- Sono esonerati dagli Studi di Settore e dallo Spesometro.
Ai fini reddituali il reddito d’impresa e di lavoro autonomo è assoggettato ad aliquota sostitutiva del 15%, che in alcuni casi può addirittura ridursi ad 1/3 (5%) per i primi 5 anni di attività. La tassazione con aliquota ridotta al 5% è consentita ai soggetti che:
- non abbiano esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- non abbiano esercitato la stessa attività, che si intende esercitare in regime forfetario, sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- esercitino un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, a condizione che l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime.
Alcune precisazioni:
- Il reddito si calcola per cassa, ossia in relazione ai ricavi e/o compensi percepiti. Ciò vale sia per i professionisti, che già naturalmente operano per cassa (a prescindere dal regime contabile adottato), che per le imprese, alle quali normalmente si applicherebbe il metodo della competenza, ossia il calcolo del reddito imponibile indipendentemente dal fatto che i costi ed i ricavi abbiano già avuto la loro manifestazione finanziaria;
- Al reddito così determinato, si applica il relativo coefficiente reddituale previsto per categoria di attività di appartenenza, che nel caso dei professionisti è pari al 78%;
- Sono deducibili dal reddito i contributi previdenziali ed assistenziali versati in osservanza di disposizioni di legge; • Il reddito così ottenuto costituisce la base imponibile alla quale verrà applicata l’imposta sostitutiva del 15% (o 5% se ricorrono le condizioni, per i primi 5 anni di attività);
- Il reddito imponibile determinato con il regime forfetario non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente, quindi la conseguenza immediata è che, in assenza di altri redditi, il contribuente non potrà più beneficiare delle deduzioni e detrazioni tipiche dei contribuenti tradizionali, a titolo esemplificativo, non potrà beneficiare della deduzione delle spese mediche, della deduzione degli interessi passivi sul mutuo prima casa, delle detrazioni previste per lavoro autonomo, etc.
- Quindi alla luce di tutto ciò, occorre valutare attentamente la convenienza di tale regime a confronto con il regime ordinario.Nelle fatture emesse si dovranno riportare le seguenti diciture:
“ Operazione non soggetta ad IVA ai sensi art. 1 comma 58, della Legge 190 del 23 Dicembre 2014 relativa al regime forfetario.”
“Le somme oggetto di fatturazione afferiscono al reddito soggetto all’imposta sostitutiva propria del regime forfetario di cui all’art. 1 commi da 54 a 89, della Legge 190 del 23 Dicembre 2014, pertanto non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto, come previsto dall’art. 1 comma 67 della presente legge.”
Inoltre si ricorda che vi è l’obbligo di apporre la marca da bollo di Euro 2,00€ sulle fatture di importo superiore ad Euro 77,47€ I contribuenti che, pur essendo naturalmente nel regime dei forfetario, optano per il regime ordinario, sono obbligati a rimanervi almeno per un triennio. Trascorso il primo triennio, l’obbligo di permanenza diventa annuale, e comunque fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata (comportamento concludente). In deroga alla regola ordinaria, nel corso di Telefisco 2016, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i soggetti che nel corso del 2015, pur avendo i requisiti per il regime forfetario, avevano optato per il regime ordinario, possono revocare tale opzione e transitare nel regime dei contribuenti forfetari dal 01/01/2016 se rispettano i requisiti per accedervi. Tale possibilità è consentita poiché la legge di stabilità 2016 ha modificato alcuni importanti requisiti per accedere al regime forfetario, per cui al contribuente è stata data la possibilità di scegliere se aderire o meno a questo regime forfetario “riformato”. Il regime dei contribuenti forfetari cessa di operare dall’anno successivo a quello nel quale viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.
È da notare che se si superano i limiti reddituali, a prescindere dall’ammontare di reddito che eccede la soglia, il contribuente esce dal regime dei forfetari a partire comunque dall’esercizio successivo (si ricorda che nel precedente regime dei contribuenti minimi, se il reddito superava di oltre il 50% il limite massimo consentito, il contribuente era obbligato ad uscire già in corso d’anno, con tutte le conseguenti implicazioni fiscali derivanti).
Bonus Mobili – Novità fino al 31/12/2016
La legge di stabilità per l’anno 2016 ha previsto la proroga, per tutto l’anno 2016, della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, o A per i forni, finalizzati all’arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione. A prescindere dalla somma spesa per l’intervento di ristrutturazione, la cifra massima agevolabile per l’acquisto di mobili è pari ad Euro 10.000,00=, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Il principale presupposto per avere la detrazione è la realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali (guardiole, appartamento del portiere, lavatoi, ecc.). Le spese per tali interventi devono essere state sostenute a partire dal 26 giugno 2012. Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali, i condomini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le parti condominiali stesse. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano beni per arredare il proprio immobile. Per usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, è inoltre indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese. Non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
La detrazione spetta per l’acquisto di:
- mobili nuovi
(tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltro ne, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). È escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo - grandi elettrodomestici nuovi
di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso, purché facente parte dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio. Come previsto per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato: - la causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e di montaggio dei beni. È consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Il contribuente deve conservare, inoltre:
- la documentazione attestante il pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
- le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
A differenza di quanto previsto per la detrazione dei lavori di ristrutturazione, le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sostenute da un contribuente deceduto non possono essere portate in detrazione, per le quote non ancora fruite, dall’erede, anche quando quest’ultimo conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. In sostanza, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte dal contribuente deceduto non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi d’imposta (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).
Bonus Mobili Giovani Coppie
La legge di stabilità 2016 ha introdotto la possibilità per le giovani coppie, definite come vedremo in seguito, di beneficiare di una detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili, fino ad un limite massimo di spesa di Euro 16.000,00€.
Nel dettaglio:
- Sotto il profilo soggettivo il bonus è destinato alle giovani coppie, a condizione che:
- Abbiano costituito un nucleo familiare da almeno 3 anni, dimostrabile mediante il certificato di stato di famiglia che attesti la comune residenza, che può essere rilasciato anche a mezzo di autocertificazione;
- Abbiano acquisito una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- Almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni di età.
- Sotto il profilo oggettivo:
- Le spese devono essere sostenute all’interno di un determinato arco temporale che va dal 01/01/2016 al 31/12/2016. Si nota che in assenza di ulteriori proroghe future con la prossima legge finanziaria del 2017, tale bonus è destinato ad esaurire i suoi effetti a partire dal 01/01/2017;
- Non è necessario che si siano sostenute delle spese di ristrutturazione edilizia;
- Non rilevano le spese sostenute per elettrodomestici (ricomprese invece nel bonus mobili “ordinario”) ma soltanto le spese sostenute per l’acquisto di mobili. Le modalità di fruizione della detrazione sono le stesse previste per il bonus mobili “ordinario” e quindi, la ripartizione in 10 quote costanti del 50% della spesa sostenuta, entro un limite massimo superiore rispetto alla soglia dei Euro 10.000,00€ prevista per il bonus mobili “ordinario”, in quanto tale limite per le giovani coppie risulta pari ad Euro 16.000,00€.
Per concludere quindi, limitatamente all’immobile adibito ad abitazione principale, il bonus mobili per le giovani coppie, risulta non cumulabile con le altre detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili effettuate sullo stesso immobile. Quindi in tale ottica, se il contribuente avesse sostenuto spese per la ristrutturazione edilizia, troverebbe più conveniente optare per il bonus sulle ristrutturazioni edilizie e il bonus mobili ordinario. Tuttavia si ritiene che, se il contribuente effettuasse interventi di ristrutturazione edilizia e acquisto di grandi elettrodomestici nell’immobile non adibito ad abitazione principale, beneficerebbe dei relativi bonus sulle ristrutturazioni edilizie e acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.