
La legge 232/2016, la cosiddetta legge di bilancio 2017, quest’anno ha apportato rilevanti modifiche nell’intero panorama dei bonus relativi agli interventi sugli immobili, poiché oltre a confermare le misure “potenziate” delle detrazioni inserite nelle precedenti leggi di bilancio, ha introdotto ulteriori bonus disciplinati per la prima volta a partire dal 01/01/2017; novità che si rilevano soprattutto in materia di interventi antisismici.
Detrazioni per le ristrutturazioni edilizie
Confermata l’aliquota potenziata della detrazione del 50% delle spese sostenute fino al 31/12/2017 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, fino ad un massimo di spesa agevolabile pari ad Euro 96.000,00.
Detrazione ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Detrazione Bonus Mobili
Confermata la proroga per tutto il 2017 della detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici da destinare ad abitazioni oggetto di ristrutturazione edilizia.
Tale bonus è usufruibile a condizione che gli interventi di ristrutturazione siano iniziati dal 01/01/2016.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Non è stato riconfermato il bonus mobili giovani coppie.
Detrazione IVA per acquisto immobili di classe energetica A o B
Confermata la detrazione del 50% dell’IVA corrisposta per l’acquisto di immobili di classe energetica A o B.
Riqualificazione Energetica
Confermata la proroga della detrazione IRPEF o IRES pari al 65% delle spese sostenute fino al 31/12/2017 per gli interventi volti ad aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
L’importo massimo della detrazione consentita è suddiviso in base alla tipologia di intervento effettuato:
- Riqualificazione energetica di edifici esistenti: Euro 100.000,00;
- Involucro degli edifici (pareti, finestre, infissi su edifici esistenti): Euro 60.000,00;
- Installazione dei pannelli solari: Euro 60.000,00;
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: Euro 30.000,00;
- Acquisto e posa in opera delle schermature solari: Euro 60.000,00;
- Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili: Euro 30.000,00.
Detrazione da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
La legge di bilancio 2017 ha introdotto una nuova detrazione “potenziata” per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali:
- Detrazione del 70% delle spese sostenute per gli interventi che riguardano l’involucro dell’edificio con un incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- Detrazione del 75% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, e previo conseguimento almeno della qualità media stabilità dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/06/2015.
Le spese agevolabili sono ricomprese in un arco temporale molto più ampio rispetto al bonus ordinario (pari ad 1 anno), in quanto sono da considerare le spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021.
Bonus Alberghi
La legge di bilancio 2017 ha apportato notevoli modifiche al bonus alberghi:
- La misura dell’agevolazione è stata incrementata dal 30% al 65%;
- È stato previsto un allungamento del periodo di applicazione della stessa fino al 31/12/2018;
- È stato previsto un ampliamento della platea dei beneficiari, ammettendo anche gli agriturismi;
- Il credito d’imposta dovrà essere ripartito in due quote annuali di pari importo, anziché tre.
Il credito d’imposta è pari al 65% delle spese sostenute per gli interventi agevolabili fino ad un massimo di Euro 200.000,00 per ciascuna impresa alberghiera.
Per beneficiare di tale credito d’imposta, il beneficiario non deve cedere a terzi, né destinare a finalità estranee all’esercizio di impresa, i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo.
I soggetti ammessi al beneficio sono individuati nella definizione di “struttura alberghiera”:
- deve essere aperta al pubblico ed a gestione unitaria con servizi centralizzati;
- deve fornire servizi di alloggio ed eventualmente anche di vitto ed altri servizi accessori;
- deve essere composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti;
- sono considerate strutture alberghiere, gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché le strutture alberghiere individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
Gli interventi agevolabili sono:
- Gli interventi di ristrutturazione edilizia, tra i quali rientrano anche le spese sostenute per il ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti e gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico;
- Gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari;
- Gli interventi di incremento dell’efficienza energetica;
- Le spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo.
Il Sisma Bonus: Novità Legge di Bilancio 2017
La legge di bilancio 2017 ha introdotto il cosiddetto “Sisma Bonus”, la cui disciplina prende spunto dal precedente bonus per gli interventi antisismici “potenziato”, in vigore fino al 31/12/2016 disciplinato al comma 1-bis dell’art. 16 del D.L. 63/2013, apportando però al contempo notevoli modifiche.
Gli interventi agevolabili sono gli stessi che erano previsti per il bonus “potenziato” vale a dire gli interventi indicati nell’art. 16-bis del TUIR relativi all’adozione di misure antisismiche.
In base al dettato normativo dell’art. 16-bis del TUIR, comma 1, lett. i) sono ammesse all’agevolazione le spese sostenute relative:
- All’esecuzione di interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
- Alla redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
Da notare che tali interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e devono comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
È stato ampliato l’orizzonte temporale per l’ammissione delle spese sostenute, infatti con il “Sisma Bonus” sono ammesse le spese sostenute per tali interventi a partire dal 01/01/2017 fino al 31/12/2021, quindi con un orizzonte temporale pari a 5 anni, e non annuale come è sempre stato nelle ultime previsioni normative.
Inoltre per beneficiare di questa nuova detrazione è necessario che le relative procedure autorizzative siano iniziate a partire dal 01/01/2017.
L’aliquota di detrazione “ordinaria” è pari al 50% che in alcuni casi potrà arrivare fino all’85% per un limite massimo di spesa di Euro 96.000,00= per unità immobiliare.
Se gli interventi sono effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali il limite massimo di spesa sarà pari ad Euro 96.000,00= moltiplicato per il numero di unità immobiliari di ciascun edificio.
La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo, e non più 10 come nella precedente formulazione.
Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.
Per poter beneficiare del Sisma Bonus le unità immobiliari sono individuate con un duplice criterio:
- Devono essere localizzate in zone sismiche ad alta pericolosità, individuate come zona 1, zona 2 o zona 3, nell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003;
- Gli immobili devono essere adibiti ad abitazione o ad attività produttive.
La detraibilità degli interventi di messa in sicurezza statica effettuati su immobili destinati ad attività produttive rappresenta l’unico caso in cui la detrazione IRPEF sui recuperi edilizi può essere fruita in relazione a fabbricati non residenziali.
Non rileva invece la categoria catastale dell’unità immobiliare, non sussistendo alcun vincolo al riguardo.
L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio, hanno compilato l’elenco dei comuni, attribuendo a ciascuno di essi una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale:
- Zona 1 è la zona più pericolosa dove possono verificarsi fortissimi terremoti;
- Zona 2 è la zona dove si possono verificare forti terremoti;
- Zona 3 è la zona dove raramente si possono verificare forti terremoti;
- Zona 4 è la zona meno pericolosa dove i terremoti sono rari.
Il Sisma Bonus si applica alle spese per interventi antisismici effettuati sia su immobili abitativi che adibiti ad attività produttive, introducendo una importante novità in quanto non è più richiesto, come nella precedente normativa, che gli interventi sulle unità abitative siano effettuati solamente sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, in quanto a partire dal 01/01/2017 sono ammesse in detrazione le spese sostenute sia per interventi antisismici effettuati sulle prime case, sia per interventi antisismici effettuati sulle seconde case.
Se gli interventi comportano una diminuzione della classe di rischio al livello immediatamente inferiore a quello iniziale, si passa da una detrazione del 50% ad una del 70%, se gli interventi comportano una diminuzione della classe di rischio a due livelli inferiori rispetto a quello iniziale, si passa da una detrazione del 50% ad una dell’80%.
Analoghi aumenti sono previsti per gli interventi antisismici effettuati sul condominio, infatti si passa da una detrazione del 50% ad una del 75% e dell’85% se si verificano le stesse condizioni sopra menzionate.
Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvato il 28/02/2017 ed entrato in vigore il 01/03/2017 ha stabilito i criteri di classificazione del rischio sismico ed ha individuato otto livelli di classe di rischio che vanno da A+ (massima) a G (minima).
Per individuare il livello di rischio sismico di un edificio si possono applicare due criteri:
- Il metodo convenzionale che può essere utilizzato su qualsiasi edificio e si svolge secondo i normali criteri di analisi delle norme tecniche di costruzione;
- il metodo semplificato invece si fonda su una classificazione macrosismica dell’edificio ed è indicato per una valutazione rapida della classe di rischio dei soli edifici in muratura ed inoltre con tale metodo di classificazione si può raggiungere al massimo il miglioramento di una sola classe di rischio.
È importante notare che il Sisma Bonus non è stato codificato nel T.U.I.R., come invece è avvenuto per i bonus in materia di ristrutturazione edilizia, quindi in assenza di ulteriori proroghe che potranno avvenire con le future leggi di bilancio, a partire dal 01/01/2022 l’unico bonus applicabile per gli interventi antisismici attualmente codificato nel testo unico è quello inserito all’art. 16-bis, comma 1, il quale prevede a regime una detrazione fiscale pari al 36% fino ad un limite di spesa consentito pari ad Euro 48.000,00= da ripartirsi in 10 quote annuali di pari importo.
Interventi Fiscali nelle Zone Colpite dal Sisma
Le zone colpite dagli eventi sismici del 24 Agosto e del 26-30 Ottobre 2016 sono state oggetto di alcuni provvedimenti volti ad aiutare le popolazioni colpite con interventi estesi a vari ambiti, tra i quali, logicamente, l’ambito fiscale.
Il D.L. 189/2016 pubblicato in data 18/10/2016 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica al numero 244, convertito in legge il 15/12/2016, ha introdotto alcune novità, tra cui in via principale in ambito fiscale la proroga del termine entro cui effettuare i versamenti e gli adempimenti tributari.
I comuni interessati da tali disposizioni sono 131 e sono indicati rispettivamente nell’allegato 1, dove sono ricompresi i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24/08/2016 e nell’allegato 2, dove sono ricompresi i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26-30 Ottobre 2016.
L’elenco dei Comuni indicati agli allegati 1 e 2 non è tassativo in quanto è stabilito che le misure del D.L. 189/2016 possono applicarsi anche in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati nei precedenti allegati, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, comprovato da apposita perizia asseverata.
Per quanto concerne gli interventi fiscali è stato prorogato il periodo oggetto di sospensione 24/08/2016 – 16/12/2016 disposto inizialmente dal Decreto del MEF, ed ora disposto per il 30/11/2017 per i versamenti (31/12/2017 per i soggetti non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo o agricoli) e per il 31/12/2017 per gli adempimenti tributari diversi dai versamenti.
Inoltre è stata prevista la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24/08/2016 al 30/09/2017 per i soggetti iscritti alle diverse gestioni INPS ed operanti, alla data del 24/08/2016 nei Comuni colpiti dal sisma del 24 Agosto ed indicati nell’apposito elenco, sospensione che va dal 26/10/2016 al 30/09/2017 per Comuni colpiti dal sisma del 26-30 Ottobre ed indicati nell’apposito elenco.
È stata introdotta la possibilità per i lavoratori di richiedere la cosiddetta busta paga “pesante” cioè al lordo delle trattenute, in quanto è stato disposto che i sostituti d’imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2017.
È stato altresì previsto che i contributi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorreranno alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Per quanto riguarda gli interventi di ricostruzione, con tale decreto legge è stato istituito un “fondo ricostruzione” nel quale sono stati stanziati inizialmente 200 milioni di Euro.
Tali interventi di ricostruzione beneficeranno di un contributo che verrà erogato mediante il meccanismo del finanziamento agevolato.
Il finanziamento agevolato è garantito dallo Stato ed avrà una durata massima di 25 anni, ed a fronte della restituzione del finanziamento, il beneficiario maturerà un credito di imposta che potrà essere utilizzato solamente in compensazione.
di Giorgio De Rosa