Un sapere che era nel bagaglio del geometra nel passato che oggi è stato trascurato e che sarebbe bene ritornasse nelle competenze del professionista dei nostri giorni.
La contabilità dei lavori – sia pubblici che privati – è stata sempre una prerogativa del tecnico geometra, il quale, paziente ed abile misuratore nonché esperto conoscitore delle tecniche e dei materiali impiegati nelle costruzioni edilizie, ben capace è di monitorare l’andamento tecnico-economico di qualsivoglia lavoro di ingegneria civile, sia esso di costruzione, di manutenzione, di ristrutturazione, di restauro, di demolizione, di qualunque entità ed a qualsiasi categoria di opere esso attenga (edilizia civile, opere idrauliche, opere stradali e ferroviarie, opere di riassetto idrogeologico, etc.).
Tale attività, pur se non sempre valorizzata adeguatamente in termini di immagine e gratificazione professionale nel panorama delle varie prestazioni tecniche necessarie alla realizzazione di un lavoro di costruzioni, assume comunque un rilievo essenziale ovvero imprescindibile nell’ambito della medesima realizzazione, proprio perché volta alla tutela di uno dei principali interessi della committenza: l’identificazione del giusto corrispettivo economico dovuto alle imprese impegnate nell’esecuzione dell’opera appaltata.
In particolare, laddove la committenza si configuri in colui a cui l’opera da realizzare è destinata (soggetto appaltante), il tecnico contabile, inquadrato tra le funzioni della direzione dei lavori, porrà ogni attenzione affinché alle imprese esecutrici non siano corrisposti oneri eccessivi o comunque non dovuti in base alle specifiche pattuizioni contrattuali.
Nel più complesso caso in cui la committenza si configuri in un’impresa esecutrice (soggetto appaltatore o subappaltatore), il tecnico contabile potrà assumere – a seconda del mandato ricevuto – una delle funzioni di seguito indicate od entrambe:
- Curare – in contraddittorio con la direzione dei lavori – la definizione del giusto compenso dovuto, in base alle pattuizioni contrattuali, per l’esecuzione delle prestazioni effettivamente eseguite;
- monitorare, attraverso la cosiddetta contabilità industriale, il rapporto tra le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle prestazioni in appalto (acquisti dei materiali, noleggi ed ammortamenti di mezzi ed attrezzature, costi della manodopera, spese generali di amministrazione e gestione aziendale, oneri di accantieramento, etc.) ed il corrispettivo liquidato da parte della committenza a titolo di compenso economico, ciò con l’obiettivo di evitare negativi sbilanci tra costi e ricavi che possano pregiudicare il perseguimento dell’utile aziendale.
Il ruolo del tecnico contabile diventa ancor più fondamentale qualora tra il soggetto appaltante e l’impresa appaltatrice insorgano contrasti o contenziosi legali, nella cui sede l’abilità dello stesso tecnico consisterà nel difendere ed anche nel rivendicare le ragioni della propria parte sulla base della puntuale registrazione di quanto eseguito in corso d’opera, oltre che di un’approfondita conoscenza delle condizioni contrattuali – così come definite nel capitolato speciale d’appalto, negli elaborati progettuali nonché nel contratto tra l’appaltatore ed il soggetto appaltante – ed anche delle norme legislative ricorrenti nella fattispecie, tra queste ultime il Codice Civile e, nel caso di lavori commissionati da qualunque organo dello Stato o beneficianti di finanziamenti pubblici, il Codice dei Contratti Pubblici emanato con D. Lgs. n. 50/2016 successivamente modificato ed integrato – di prossima sostituzione – nonché le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (cosiddetta ANAC) ed altre norme connesse.
Per quanto attiene alla materia dei lavori pubblici, la contabilità trova principalmente al momento disciplina nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 (Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione), in particolare al relativo Capo IV (Controllo amministrativo contabile).
Purtroppo, la materia della contabilità dei lavori nel settore delle costruzioni è stata trascurata dai professionisti tecnici, i quali, forse perché attratti da opportunità professionali di altra natura – solo all’apparenza più interessanti e remunerative – hanno spesso perso occasioni di esperienza e di approfondimento in un settore dove proprio il Geometra, un tempo, era profondo conoscitore e maestro (basti pensare, a titolo di esempio, ai più anziani colleghi geometri che, con l’abile formulazione di riserve sui registri contabili, ben sapevano tutelare gli interessi della propria committenza, supportando anche laddove necessario le difese legali nelle sedi giudiziarie).
L’auspicio, nell’interesse generale della categoria, è dunque che i tecnici geometri assumano quanto prima una maggiore propensione ad operare nella materia della contabilità dei lavori, recuperando il valore professionale in tale campo già maturato dai colleghi più anziani.
Del resto, ben si pone in tal senso l’epoca attuale in cui, con l’avvio degli appalti di lavori pubblici determinato dalle numerose forme di sostegno messe in campo dallo Stato (fondi del P.N.R.R. e complementari, incentivi e bonus fiscali, etc.), non mancheranno nuove opportunità di lavoro specifiche, che offriranno occasione di far valere le proprie capacità professionali anche avvalendosi dei sistemi di lavoro che la moderna tecnologia offre.
Di Geom. Marco Brugiapaglia – Responsabile del Settore “Patrimonio, verifiche e manutenzioni” c/o Autorità Portuale del Mare Adriatico Centrale